Il Tribunale di Torino ha riconosciuto il diritto di proprietà superficiaria in capo ai soggetti utilizzatori di fabbricati rurali presenti su terreno comunale, sulla scorta di un Regolamento comunale che ne prevedeva la cessione in favore di coloro che risultavano iscritti in appositi elenchi tenuti dal Comune medesimo e sancendo che il pagamento di un corrispettivo ad opera del titolare del diritto di superficie in favore del nudo proprietario non è incompatibile col diritto reale in esame e nessuna differenza sostanziale ricorre tra l’ipotesi in cui detto corrispettivo sia pagato all’origine, in unica soluzione, e quello in cui sia pagato periodicamente, modalità che pare, invero, più consona a fronte della natura perpetua del diritto in esame.
Tribunale Torino sez. II, 06/02/2019, (ud. 04/02/2019, dep. 06/02/2019), n.568
Con atto di citazione ritualmente notificato, La. Na. e La. Lu. convenivano in giudizio il Comune di Bobbio Pellice al fine di ottenere una pronuncia di accertamento del diritto di superficie da loro vantato su due baite situate sugli alpeggi entro il territorio comunale o, in subordine, la declaratoria di intervenuta usucapione del medesimo diritto in forza di possesso continuato, pacifico, ininterrotto e ultraventennale.
Esponevano gli attori che la costituzione del diritto di superficie era stata sancita anni addietro dalla delibera n. 41 del 16.07.92 del Comune di Bobbio Pellice con la quale era stato approvato il Regolamento Ba. Alpeggi Comunali che disciplina l’utilizzo e il trasferimento dei diritti acquisiti sulle baite alpestri (doc. 11 att.).
Tale regolamento, secondo la prospettazione attorea, attribuisce la proprietà superficiaria delle baite in capo ai soggetti iscritti in un apposito registro comunale, il Catasto Baracche Alpestri.
Ritenendo configuratasi la fattispecie di cui all’art. 952 c.c., gli attori lamentavano il reiterato rifiuto del Comune di Bobbio Pellice di formalizzare il loro diritto di superficie sulle baite oggetto di causa, precisando innanzitutto che, successivamente all’acquisto della proprietà superficiaria da Po. Pa. nel 1995 (doc. 12 att.), avevano chiesto e ottenuto dal Comune l’autorizzazione a procedere ai lavori di ristrutturazione in qualità di proprietari delle baite (docc. 15 e 16 att.) e, in secondo luogo, che in favore di altri soggetti che ne avevano fatto richiesta nel 2002, l’esistenza del diritto di superficie era stata già espressamente riconosciuta con delibera comunale (doc. 20 att.).
Solo in via di ulteriore subordine e per il caso di richiesta del Comune di restituzione delle baite per cui è causa, gli attori chiedevano la condanna del convenuto ai sensi dell’art. 936 c.c.oppure ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. al pagamento della somma di € 80.000,00, pari all’incremento di valore delle baite in forza delle attività di ristrutturazione poste in essere dagli attori.
All’udienza del 08.02.18 si costituiva in giudizio il Comune di Bobbio Pellice che chiedeva il rigetto delle domande avversarie ritenendole prive di fondamento giuridico.
Esponeva il convenuto che il Regolamento Ba. Alpeggi Comunali del 1992 non aveva istituito alcun diritto di superficie stante il tenore letterale del medesimo e la mancata manifestazione della volontà di costituzione di detto diritto da parte dell’ente; evidenziava, inoltre, che per espressa previsione dello Statuto comunale (doc. 3 conv.), gli alpeggi fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune e, di conseguenza, le baite ivi ubicate (la cui proprietà in virtù del principio dell’accessione non è scissa dalla proprietà del suolo) non può essere acquisita per usucapione ferma, in ogni caso la mancanza di animus possidendi in capo agli attori.
Precisava, inoltre, il convenuto che la formalizzazione del diritto di superficie in capo ad altri soggetti aveva integrato un caso unico ed eccezionale, volto a permettere al beneficiario l’accesso a sovvenzioni comunitarie relative allo svolgimento di attività agricola, attività non svolta dagli attori.
Concessi alle parti termini di rito per il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere con l’istruttoria orale. Precisate le conclusioni nei termini anzidetti la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda proposta dagli attori in via principale è fondata per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Ai sensi dell’art. 952 c.c., il diritto di superficie consiste nella possibilità di fare e mantenere sul suolo altrui una costruzione ovvero di acquistare la proprietà di una costruzione già esistente separatamente dalla proprietà del suolo in deroga, quindi, al principio generale dell’accessione poiché la proprietà della costruzione, c.d. proprietà superficiaria, non diviene del proprietario del suolo.
Quanto alle modalità di costituzione del diritto di superficie, trova applicazione l’art. 1350 c.c. co. 1 n. 2 c.c. a norma del quale è necessario che il diritto sia costituito con atto scritto.
Ebbene, tale atto scritto nel caso in esame è rinvenibile nel ‘Regolamento baite alpeggi comunali’ approvato con delibera n. 41 del Consiglio comunale di Bo. Pe. del 16.07.92 (doc. 11. att.).
Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, infatti, detto regolamento costituisce il diritto di superficie laddove stabilisce che “le strutture che costituiscono le baite (murature, tetti etc.) sono di proprietà degli aventi diritto iscritti negli appositi elenchi distinti per l’alpeggio e depositati presso il Comune, mentre il terreno su cui sussistono le baite è e rimane di esclusiva proprietà comunale” (art. 2).
Tale disposizione riconduce all’accezione normativa del diritto di superficie di cui all’art. 952 c.c. poiché prevede la scissione tra la proprietà del suolo (che rimane al comune) e quella delle baite ivi costruite che viene riconosciuta in capo ai privati.
Detti privati sono individuabili per relationem attraverso gli elenchi tenuti e aggiornati dal Comune, il c.d. Catasto Baracche Alpestri, che costituisce, parimenti atto scritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1350 c.c.
Alla luce di tale inequivoca disposizione devono essere interpretati i successivi articoli del regolamento che, pur contenendo in alcuni passaggi, locuzioni imprecise sotto il profilo giuridico, depongono, comunque, per la costituzione del diritto reale per cui è causa.
In proposito si osserva, in particolare, che il regolamento menziona la proprietà in relazione ai trasferimenti del diritto (art. 3), all’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle baite (art. 5), alla possibilità di uso diretto del bene o di sua cessione in affitto (art. 8), alla trasmissione per via ereditaria (art. 9). All’art. 10 è, peraltro, espressamente previsto che il mancato mantenimento delle baite in buono stato costituisce causa di estinzione del “diritto di superficie”.
Né rileva il fatto che all’art. 6 sia prevista la destinazione delle baite a scopi di utilità pubblica e la concessione d’uso delle stesse a privati ad opera del Comune.
Tale articolo fa, invero, riferimento, alle baite acquisite dal Comune per intervenuta estinzione della proprietà superficiaria ai sensi del precedente articolo 5.
Analogamente non pare dirimente il richiamo fatto dal convenuto all’art. 12, che disciplina l’ipotesi in cui il proprietario della baita dia in uso la stessa a terzi, e all’art. 13 che pur menzionando un ‘canone’ da pagare al comune da parte di chi usa le baite, costituisce un doppione dell’art. 7 laddove lo stesso prevede il pagamento di una tassa annuale.
L’ambiguità del regolamento sotto tale profilo è inidonea ad incidere sulla qualifica del diritto attribuito ai privati in termini di proprietà superficiaria attesi i chiari riferimenti a detto istituto contenuti in tutti gli altri articoli e, in particolar modo, nell’articolo 2 sopra trascritto.
Il pagamento di un corrispettivo ad opera del titolare del diritto di superficie in favore del nudo proprietario non è, peraltro, incompatibile col diritto reale in esame e nessuna differenza sostanziale ricorre tra l’ipotesi in cui detto corrispettivo sia pagato all’origine, in unica soluzione, e quello in cui sia pagato periodicamente, modalità che pare, invero, più consona a fronte della natura perpetua del diritto in esame.
La costituzione ad opera del Regolamento di un diritto di superficie è, inoltre, confermata dalla condotta successiva del Comune di Bobbio Pellice che in data 23.05.02, con delibera della Giunta, ha autorizzato la formalizzazione di detto diritto in favore di uno degli occupanti delle baite, Be. Gi. (doc. 20 att.), autorizzazione che si è poi trasfusa nell’atto notarile del 06.06.02 nel quale le parti espressamente richiamavano il regolamento comunale del 16.07.92, riconoscevano che in base a detto regolamento la proprietà delle baite spettava ai soggetti iscritti negli appositi elenchi (tra i quali Gi. Be. ) e che era loro intenzione procedere al riconoscimento della sussistenza di tale diritto di proprietà (doc. 21 att.).
Ne consegue, pertanto, che lo stesso Comune di Bobbio Pellice ha sempre inteso riconoscere il diritto di proprietà delle baite, separato dalla proprietà del suolo, in capo agli occupanti il nominativo dei quali viene inserito in appositi registri comunali.
Ebbene, poiché a seguito della delibera del 13.12.95 del Comune (doc. 14 att.), i nominativi di La. Na. e La. Lu. sono inseriti nel Catasto baracche alpestri relativamente alle baite situate in località Partia d’Amount entrostanti il terreno censito al CT al foglio (omissis) n. (omissis) contraddistinte nell’elenco comunale dai nn. 37 e 39 (doc. 31 att.) deve riconoscersi, in capo agli attori la titolarità del diritto di proprietà superficiaria relativamente a detti beni.
Ogni diversa conclusione sarebbe contraria, oltre che al regolamento baite alpeggi comunali, anche al principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) atteso che analogo diritto è stato riconosciuto dal Comune, in presenza dei medesimi presupposti (applicazione del regolamento e iscrizione nel catasto baracche alpestri) in favore di altro soggetto.
Si osserva, infine, che diversamente da quanto allegato dal convenuto, non rilevano nel caso in esame il regolamento alpeggi approvato il 26.05.93 né lo statuto comunale approvato il 28.04.11 che all’art. 56 include gli alpeggi nel patrimonio indisponibile del Comune atteso che, all’epoca di approvazione di detti atti, era già stato costituito, in favore dei soggetti iscritti nei registri comunali, la proprietà superficiaria delle baite, di talchè gli stessi altro non possono disciplinare se non il terreno destinato ad alpeggio, separato dalle baite eventualmente su di esso costruite.
Ogni ulteriore domanda svolta in giudizio dagli attori è assorbita dall’accoglimento della domanda principale.
Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza.
Il Comune di Bobbio Pellice viene quindi condannato a rimborsare per intero agli attori le spese di lite, che vengono liquidate ai sensi del DM 55/14 nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della sua modesta complessità, che giustificano l’applicazione di valori inferiori a quelli medi previsti per le cause di valore indeterminabile di fascia bassa, specie in considerazione dell’attività istruttoria particolarmente contenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e respinta:
1. accerta e dichiara che LA. Na. e LA. Lu. sono titolari nella misura di ½ ciascuno del diritto di proprietà superficiaria in ordine agli immobili siti in Bobbio Pellice (TO), Loc. “Partia d’Amount”, entrostanti il terreno censito al Foglio (omissis), n. (omissis) del Catasto Terreni e distinti al “Catasto Baracche Alpestri” del Comune medesimo con il numero di mappa 4, già 37 e 39;
2. condanna il Comune di Bobbio Pellice a rifondere le spese di lite (omissis).
Così deciso dal Tribunale di Torino in data 04.02.19
