In tema di responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica, o l’insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 4 luglio – 11 novembre 2019, n. 28992
Dall’inquadramento della responsabilità sanitaria come di natura contrattuale, discende che in capo al paziente grava unicamente l’onere di dimostrare l’inserimento nella struttura e che il danno si sia verificato durante la relativa degenza, dovendo invece controparte dimostrare di avere adempiuto la propria prestazione con la diligenza idonea a impedire il fatto.
Tribunale Milano sez. I, 10/09/2019, n.8051
In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, nel giudizio risarcitorio promosso dal paziente per inesatta esecuzione di intervento chirurgico, grava sulla struttura sanitaria la quale agisca nei confronti del chirurgo in regresso e in garanzia impropria per essere tenuta indenne dalle conseguenze della eventuale condanna, l’onere di provare che la causazione del danno sia ascrivibile, in via esclusiva, alla imperizia dell’operatore medico, non competendo a quest’ultimo la individuazione di precise cause di responsabilità della clinica tali da condurre al rigetto dell’azione di regresso.
Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, n.24167
Tra la struttura sanitaria presso cui il paziente viene ricoverato o sottoposto a visita ambulatoriale o ad altri accertamenti, il medico che lo prende in cura ed il paziente stesso, sorge un vero e proprio contratto, soggetto in quanto tale alla disciplina dettata in materia di inadempimento del debitore nei rapporti aventi ad oggetto prestazioni professionali e ciò, anche per quanto riguarda il rapporto tra il singolo medico curante ed il paziente, sia che si intenda aderire alla teoria del cd. “contatto sociale”, sia che si ravvisi anche nel rapporto medico – paziente un contratto atipico a prestazioni corrispettive. La conseguenza diretta della scissione dei due rapporti contrattuali è la configurabilità di una responsabilità risarcitoria dell’ente pubblico o privato in cui viene accettato il paziente anche in assenza di una specifica responsabilità del medico dipendente ma per violazione delle singole, diverse e autonome obbligazioni assunte dalla struttura nei confronti del paziente, mentre laddove si deduca una condotta negligente del personale sanitario, la struttura ospedaliera risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, ex art. 1228 c.c.. Di conseguenza, in applicazione dei principi generali sul riparto dell’onere probatorio in materia contrattuale, deve ritenersi che gravi sul paziente danneggiato la prova della fonte negoziale, ossia nel caso di specie dell’avvenuta presa in carico del paziente da parte della struttura in oggetto e dell’attività professionale svolta, del fatto dannoso (insorgenza o aggravamento della patologia) e del nesso causale, nonché l’allegazione dell’inadempimento quale comportamento astrattamente e causalmente idoneo alla produzione del danno, mentre competa al debitore la dimostrazione dell’esatto adempimento o della insussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta e l’evento di danno.
Tribunale Torino sez. IV, 18/02/2019, n.722
